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Art. 21 Supervisione
1 La supervisione (controlling) è uno strumento di direzione che consente di incidere continuativamente sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli. 2 Nella sua attività di supervisione, il Consiglio federale è assistito dalla Cancelleria federale e dal Dipartimento federale delle finanze. A tal fine, la Cancelleria federale e il Dipartimento federale delle finanze collaborano con i dipartimenti. 3 I dipartimenti sono competenti per la supervisione nel loro ambito. Armonizzano il loro operato con quello del Consiglio federale. |