Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 11 Regolamento per il trattamento
1Il detentore di una collezione di dati automatizzata sottoposta a notifica (art. 11a cpv. 3 LPD), che è esonerato dall'obbligo di notifica in virtù dell'articolo 11a capoverso 5 lettere b-d LPD, elabora un regolamento che descrive in particolare l'organizzazione interna e le procedure di trattamento e di controllo dei dati e comprende i documenti relativi alla pianificazione, elaborazione e gestione della collezione e dei mezzi informatici. 2Il detentore della collezione di dati aggiorna regolarmente il regolamento. Su richiesta, lo mette a disposizione dell'Incaricato o del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD in una forma a lui comprensibile. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
