Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 28 Registro delle collezioni di dati
1Il registro delle collezioni di dati gestito dall'Incaricato contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 16. 2Il registro è accessibile al pubblico online. Su richiesta, l'Incaricato allestisce estratti gratuitamente. 3L'incaricato stila un elenco dei detentori di collezioni di dati esonerati dall'obbligo di notifica secondo l'articolo 11a capoverso 5 lettere e ed f LPD. Questo elenco è accessibile al pubblico online. 4Se il detentore della collezione di dati non notifica la collezione o lo fa incompiutamente, l'Incaricato lo invita a rimediare entro un determinato termine. Trascorso il termine e sulla base delle informazioni di cui dispone, l'Incaricato può procedere d'ufficio alla registrazione della collezione o raccomandare la cessazione del trattamento dei dati. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
