Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 37 Disposizioni transitorie
1Le collezioni di dati in esercizio al momento dell'entrata in vigore della LPD e della presente ordinanza devono essere annunciate all'Incaricato entro il 30 giugno 1994. 2Le misure tecniche e organizzative (art. 8 a 11, 20 e 21) sono prese entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza per l'insieme dei trattamenti automatizzati di dati e delle collezioni esistenti. BGE
120 II 118 () from 8. April 1994
Regeste: Art. 328 Abs. 1 OR. Einsichtsrecht des Arbeitnehmers in seine Personalakte; Anwendbarkeit des Bundesgesetzes über den Datenschutz. Nichtanwendbarkeit des Datenschutzgesetzes im vorliegenden Fall, in dem das angefochtene Urteil vor dessen Inkrafttreten ergangen ist (E. 2). Bejahung eines grundsätzlichen Rechts des Arbeitnehmers auf Einsicht in seine Personalakte. Verneinung eines Einsichtsrechts in bestimmte Urkunden im konkreten Fall (E. 3). |
