Ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei datidel 14 giugno 1993 (Stato 16 ottobre 2012) |
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Art. 6 Obbligo di informare
1Il detentore della collezione di dati informa l'Incaricato, prima della comunicazione all'estero, sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a e g LPD. Se non è in grado di informare anticipatamente l'Incaricato, l'informazione ha luogo subito dopo la comunicazione. 2Se le garanzie e le regole di protezione dei dati sono state comunicate all'Incaricato, l'obbligo di informare del detentore della collezione di dati è pure considerato adempito per tutte le comunicazioni che:
3L'obbligo di informare è altresì considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratti modello o clausole standard allestiti o riconosciuti dall'Incaricato e se il detentore della collezione di dati informa in modo generale l'Incaricato dell'impiego di tali contratti modello o clausole standard. L'Incaricato pubblica un elenco dei contratti modello o delle clausole standard da lui allestiti o riconosciuti. 4Il detentore della collezione di dati prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole sulla protezione dei dati. 5L'Incaricato esamina le garanzie e le regole sulla protezione dei dati che gli sono state comunicate (art. 31 cpv. 1. lett. e LPD) e comunica il risultato del suo esame al detentore della collezione di dati entro un termine di 30 giorni dalla ricezione dell'informazione. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993). |
