Ordinanza
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Art. 23 Compiti dei Cantoni 119
1 I Cantoni applicano la presente ordinanza e designano le autorità competenti per l’esecuzione nonché gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte di controllo.120 2 Il controllo dei periodi di riposo e di lavoro sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 2007121 sul controllo della circolazione stradale.122 3 ...123 4 Le autorità d’esecuzione approntano un elenco delle aziende aventi la sede sociale o una succursale nel Cantone. Esse tengono un elenco dei libretti di lavoro rilasciati a ciascuna azienda. 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689). 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905). 121 RS 741.013 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2191). 123 Abrogato dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2191). |