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Art. 60
1 Il titolare di un’omologazione relativa a un medicamento contenente un nuovo principio attivo o un medicamento biosimilare deve presentare a Swissmedic periodicamente e spontaneamente, durante quattro anni a partire dalla data di omologazione, un rapporto aggiornato sulla sicurezza e sul rapporto rischi-benefici del medicamento. 2 Il rapporto deve essere allestito secondo le norme riconosciute della buona prassi di vigilanza conformemente all’allegato 3. |