Open article in different language:
FR
|
Art. 62a Obbligo di notificare ogni sospetto di traffico illegale 35
Chi fabbrica o immette in commercio medicamenti deve notificare a Swissmedic, immediatamente o al più tardi entro 5 giorni, ogni sospetto di commercio illegale di medicamenti da parte di terzi che sia in relazione con la sua attività, con uno dei suoi prodotti o con un componente degli stessi. 35 Introdotto dall’all. 8 n. II 3 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029). |