Ordinanza del DDPS
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Art. 15 Competenze per la messa fuori servizio di materiale dell’esercito
1 Le messe fuori servizio di sistemi d’arma che presentano ripercussioni sull’organizzazione dell’esercito e che non devono essere approvate dal Parlamento sono decise dal capo del DDPS. 2 Le messe fuori servizio di sistemi d’arma che non presentano ripercussioni sull’organizzazione dell’esercito sono decise dal capo dell’esercito o da un servizio designato da quest’ultimo. 3 Se in occasione dell’acquisto è stata rilasciata una dichiarazione sulla destinazione finale, per l’esecuzione della messa fuori servizio è necessaria un’autorizzazione di armasuisse. |
