Ordinanza del DDPS
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Art. 16 Vendita, riciclaggio ed eliminazione di materiale dell’esercito
1 Armasuisse è competente per la vendita, il riciclaggio e l’eliminazione di materiale dell’esercito. 2 Nel quadro della messa fuori servizio, lo Stato maggiore dell’esercito può designare il materiale che deve imperativamente essere eliminato. |
