Ordinanza del DDPS
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Art. 19 Acquisto
1 Gli uffici eseguono gli acquisti complessi nel quadro di progetti e applicano a tal fine il metodo di gestione di progetti HERMES nella versione valevole per l’amministrazione generale della Confederazione. 2 Nella misura in cui è competente quale servizio d’acquisto centrale per l’acquisto di beni e prestazioni ai sensi dell’OOAPub5, armasuisse può delegare agli uffici, su richiesta di quest’ultimi conformemente agli articoli 12–14 OOAPub, la competenza in materia di acquisti per acquisti inferiori al valore soglia. 3 Sono fatte salve deleghe in materia di acquisti più estese e inerenti a progetti. |
