Ordinanza
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Art. 11 Controllo della produzione
1 L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può eseguire o disporre un controllo della produzione sui motori. Il controllo serve ad accertare se i motori sono conformi ai dati sui quali si basa il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione. 2 Il controllo della produzione viene effettuato secondo le disposizioni per il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione dei relativi motori. 3 Il fabbricante residente in Svizzera o l’importatore deve mettere a disposizione i motori previsti per il controllo della produzione e tutti i documenti necessari. Si assume tutti i costi fino al termine del controllo della produzione, in particolare quelli per il controllo tecnico ed eventualmente per l’onere amministrativo dell’UFT. |