Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina, per i mezzi di contenimento destinati al trasporto di merci pericolose (mezzi di contenimento per merci pericolose) su strada, per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune:
2 L’ordinanza si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera che:
3 L’ordinanza non si applica ai mezzi di contenimento usati per il trasporto di merci pericolose della classe 7 (materiali radioattivi) secondo:
7 Il RID non è pubblicato nella RU. Estratti dell’all. e delle sue mod. possono essere richiesti all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org. 10 RS 0.741.621 |