Ordinanza
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Art. 3 Dimensioni dell’azienda necessarie 6
1 Gli aiuti agli investimenti sono versati soltanto se le dimensioni dell’azienda sono pari almeno a un’unità standard di manodopera (USM). 2 Ai provvedimenti e alle installazioni per diversificare le attività secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera d si applicano le dimensioni minime richieste per le aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 19917 sul diritto fondiario rurale (LDFR). 3 A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sulla terminologia agricola, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6097). |