Ordinanza
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Art. 39 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti
1 Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell’allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l’agricoltura 200813, l’UFAG può aumentare le aliquote dell’allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. 2 Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici. 3 Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all’allegato 5, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il saldo dell’attuale credito di investimento. 4 I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili. 13 Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura sono consultabili su: www. bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Ricerca «UW-0820-D». |