Ordinanza
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Art. 46 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti
1 Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell’allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’agricoltura 200815, l’UFAG può aumentare le aliquote dell’allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. 2 Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici. 3 Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all’allegato 6, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dagli importi massimi viene dedotto almeno il saldo dell’attuale credito di investimento. 15 Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura sono consultabili su: www. bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Ricerca «UW-0820-D». |