Ordinanza
|
Art. 45 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti
1 Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell’allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’agricoltura 200814, l’UFAG può aumentare le aliquote dell’allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. 2 Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all’allegato 6, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all’articolo 67 capoverso 5 lettera c. 3 Per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali può essere concesso un supplemento a tempo determinato. Questo non è considerato nel calcolo del contributo cantonale. I provvedimenti nonché la durata e l’importo del supplemento sono stabiliti nell’allegato 6. 4 La bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB) è sostenuta mediante contributi fino al 2030. 5 L’UFAG può stabilire provvedimenti a tempo determinato per ridurre le emissioni di ammoniaca e le rispettive aliquote di contributo. 14 Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura sono consultabili su: www. bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Ricerca «UW-0820-D». |