Ordinanza
|
Art. 39b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 16 dicembre 2016 124
Le sostanze attive che figurano negli elenchi a e b dell’allegato 2 secondo il diritto anteriore e che secondo il nuovo diritto non possono più essere utilizzate nel rispetto dei requisiti del diritto anteriore possono ancora essere somministrate ad animali da reddito come medicamenti veterinari fino al 31 dicembre 2020. 124 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 283). |