Ordinanza
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Art. 5 Istruzione per l’uso
1 Chi dispensa medicamenti veterinari per i quali vige l’obbligo di tenere un registro ai sensi dell’articolo 26 lettere a–e, al momento della dispensazione deve redigere un’istruzione per l’uso. Quest’ultima comprende:12
2 Per medicamenti dispensati per la scorta, nonché per medicamenti che non sono impiegati durante il periodo di utilizzazione per l’indicazione data, l’istruzione per l’uso dev’essere consegnata per scritto. Quest’ultima va riportata sull’etichetta supplementare o consegnata separatamente. Se viene consegnata separatamente, deve poter essere attribuita inequivocabilmente al medicamento veterinario. 3 Per trattamenti di lunga durata, l’istruzione per l’uso dev’essere sempre consegnata per scritto. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 349). |
