Ordinanza
|
Art. 122b Misure di sicurezza delle imprese di trasporti aerei
1 L’impresa di trasporti aerei che impiega aeromobili nel traffico commerciale internazionale è tenuta a garantire l’esercizio sicuro dei suoi apparecchi, conformemente alle esigenze fissate dal DATEC. Essa deve esporre le proprie misure in un programma di sicurezza. 2 Il programma di sicurezza sottostà all’approvazione dell’UFAC. |