Ordinanza
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Art. 99 Entrata in vigore; abrogazioni
(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr) 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963. 2 Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 1961387 che modifica quella sulla circolazione stradale. L’articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive. 3 Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 1932388 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 1939389 concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi. 4 Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 1932390 sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d’esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore. 387RS 741.01art. 33 cpv. 1. e 2 e 49cpv. 2. 388[CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525art. 4, 1959 685art. 107 cpv. 3, 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.] 389[CS 9 363] 390[CS 7 535 555; RU 1948 478, 1949 II 1525art. 4, 1959 685art. 107 cpv. 3, 1960 1205art. 28 cpv. 1 n. 1 1365 art. 4 cpv. 6.] |