Ordinanza
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Art. 89 Cooperative 373
Le cooperative agricole e forestali possono tenere veicoli agricoli e forestali ed effettuare con essi trasporti e lavori agricoli e forestali per i membri della cooperativa o altre aziende attive nel settore agricolo o forestale. È invece vietato utilizzare i veicoli al servizio di un’azienda commerciale o industriale appartenente alla cooperativa. 373 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243). |