|
|
|
Art. 2 Prescrizioni contabili della FINMA
1Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, le pertinenti prescrizioni contabili (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche) dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta.2 2Per gli investimenti collettivi di capitale secondo la legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), le pertinenti prescrizioni contabili della FINMA equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 91 LICol). 1 RS 952.01 |
