Ordinanza
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Art. 41 Regole generali di comportamento
1 Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter soddisfare, in ogni momento, ai suoi doveri nei confronti della navigazione. Egli esegue ogni manovra tempestivamente e in maniera da non generare confusione nelle proprie istruzioni. 2 I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericolo di collisione. 3 …113 113 Abrogato dal n. I dell’O del 15 gen. 2014, con effetto dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). |