Ordinanza
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Art. 89 Ripetizione dell’esame
1 Chi non supera l’esame teorico o pratico per l’acquisizione della licenza di condurre, del brevetto radar ufficiale o dell’autorizzazione ufficiale per la navigazione a mezzo radar ha la facoltà di ripeterlo. Qualora si tratti dell’esame teorico, la ripetizione si estende all’intera materia; qualora si tratti di quello pratico, la ripetizione può essere limitata alla parte che il candidato non ha superato.211 2 L’esame pratico può essere ripetuto al più presto dopo un mese. Questa disposizione non si applica agli esami per conduttori di natanti militari.212 211 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 gen. 2014, in vigore dal 15 feb. 2014 (RU 2014261). 212Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). |
