Art. 12 Esecuzione delle misure
1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l’esecuzione delle misure. 2 Esse fatturano i contributi ai non membri. 3 Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all’esecuzione. 4 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l’esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi. 5 Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative. |