Ordinanza
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Art. 31 Servizi della sicurezza aerea
(art. 18 cpv. 1 lett. j LM) 1 Sono considerati servizi della sicurezza aerea civile i servizi menzionanti all’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 199530 concernente il servizio della sicurezza aerea. 2 Sono considerati personale indispensabile di tali servizi gli impiegati:
3 Il DDPS designa le persone d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e con Skyguide. 30 RS 748.132.1 |