Ordinanza
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Art. 97 Informazione preliminare e manifestazione informativa
(art. 4, 11 cpv. 2 e 2bis LM) 1 I Cantoni sono competenti, sotto il profilo organizzativo, finanziario e del personale, per l’informazione preliminare e la manifestazione informativa. 2 I comandanti di circondario inviano alle persone soggette all’obbligo di leva la convocazione e ai volontari un invito alla manifestazione informativa. La convocazione e l’invito contengono:
3 Il Cdo Istr, in collaborazione con i Cantoni e gli organi competenti della Confederazione, stabilisce:
4 Nel quadro di queste direttive, i Cantoni sono liberi di organizzare autonomamente la manifestazione informativa. |