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Art. 39 Cambiamento di funzione
(art. 24 LM) 1 I militari che nell’esercizio della loro funzione hanno ottenuto una qualificazione insufficiente ricevono una nuova funzione se:
1bis Il servizio di prova dura al massimo 26 giorni e deve essere assolto nella corrispondente funzione in un’altra formazione entro la fine dell’anno successivo al relativo ordine. Il servizio di prova deve essere designato espressamente come tale nei confronti della persona interessata e del comandante dell’altra formazione. Fino al compimento del servizio di prova ordinato non può essere prestato alcun servizio nella formazione d’incorporazione.63 2 Sono competenti per il cambiamento di funzione:
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022820). |