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Art. 75 Conferimento di un grado a tempo determinato
(art. 103 cpv. 1 LM) 1 Se necessario, il Consiglio federale può conferire a tempo determinato agli ufficiali un grado di alto ufficiale superiore se, in Svizzera e all’estero, esercitano a tempo determinato una specifica funzione nell’esercito oppure sono impiegati a tempo determinato per incarico della Confederazione per adempiere un compito particolare. 2 L’Aggruppamento Difesa conferisce per la durata dell’impiego il grado militare imperativamente necessario, sino al grado di colonnello, alle persone che, per incarico della Confederazione, all’estero:
3 Alla fine dell’esercizio della funzione o dell’impiego i militari tornano a rivestire il loro grado originario. |