Ordinanza
|
|
Art. 2 Ripartizione e preparazione dell’assunzione dei dipartimenti
(art. 35 LOGA) 1 Dopo il rinnovo integrale del Consiglio federale o l’elezione di un nuovo membro, il Consiglio federale nella sua nuova composizione ripartisce i dipartimenti. 2 Durante la prima seduta ordinaria nella sua nuova composizione, il Consiglio federale conferma formalmente la ripartizione dei dipartimenti e designa le supplenze. 3 Dopo la ripartizione, i dipartimenti interessati preparano la trasmissione degli affari in collaborazione con il nuovo capodipartimento. |
