Ordinanza
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Art. 1557
1 L’Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenza della Confederazione per le questioni inerenti allo sport. Promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo duraturo dello sport e dell’attività fisica come elementi delle attitudini fisiche, della salute, dell’istruzione, dell’integrazione e della coesione sociali. 2 Per perseguire tali obiettivi l’Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:
57 Nuovo testo giusta l’art. 82 n. 2 dell’O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967). 58 Abrogata dal n. I dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746). 59 Introdotta dal n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022392). |