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Art. 41 a Spazio riservato ai corsi d’acqua
1 Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
2 Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
3 La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:
4 Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:
5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). 50 Introdotta dal n. I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585). |