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Art. 12 Allacciamento alla canalizzazione pubblica
1 L’allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato:
2 L’autorità può autorizzare che nuove acque di scarico non inquinate, con afflusso permanente, vengano convogliate in una stazione centrale di depurazione (art. 12 cpv. 3 LPAc) soltanto se le condizioni locali escludono sia la possibilità di lasciarle infiltrare, sia la possibilità di immetterle nelle acque. 3 Ai fini dell’esonero dall’allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l’effettivo di bovini e di suini in un’azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. |