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Art. 44 ... 74
1 L’acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee deve essere captata ed evacuata in modo che non possa essere inquinata dall’esercizio di dette opere, in particolare da eventi straordinari; questa disposizione non si applica a piccole quantità d’acqua di drenaggio, se con misure di ritenuta si impedisce che un ricettore naturale possa essere inquinato. 2 Per l’immissione di acque di drenaggio provenienti da opere sotterranee in corsi d’acqua vale quanto segue:
3 L’autorità stabilisce in base alla situazione locale:
74 Abrogata dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). 75 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 1685). |