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Art. 54a Pianificazione di misure di rivitalizzazione 103
1 L’ammontare delle indennità globali per la pianificazione di misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in base alla lunghezza dei corsi d’acqua e delle rive di acque stagnanti incluse nella pianificazione. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato. 103 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). |