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Art. 55 Studi di base
1 Indennità nel singolo caso per la ricerca delle cause dell’insufficiente qualità di un’acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali progetti interessino lo stato dell’acqua in questione e dei suoi affluenti. 2 Le indennità per gli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi. |