Ordinanza
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Art. 81 Obbligo di autorizzazione
1 Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 LPAn. 2 Soggiacciono all’obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti:
3 I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati nel loro insieme, anche se i singoli componenti sono già stati approvati. 4 Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all’estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali. |