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Art. 126 Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche
1 Se dal rilevamento dell’aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all’autorità cantonale. 2 La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:
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