Ordinanza
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Art. 23 Zona centrale
1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:
2 Sono consentite deroghe alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora siano di lieve entità e giustificate da motivi importanti. 3 L’effettivo esistente delle costruzioni e degli impianti è garantito. Qualora una costruzione o un impianto esistente non sia di pubblico interesse, va rimosso quando se ne presenta l’occasione. Le costruzioni e gli impianti esistenti sono di pubblico interesse in particolare quando sono stati messi sotto tutela dall’autorità competente. 10 RS 741.21 |