Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 33 Tempo di lavoro, vacanze e congedi
Per le esigenze specifiche del funzionamento del Parlamento, il segretario generale dell’Assemblea federale può adeguare e completare le prescrizioni applicabili all’amministrazione federale in materia di tempo di lavoro, vacanze e congedi; ne sono esclusi la durata del lavoro annuo, il diritto alle vacanze e il congedo maternità. |