Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 6a Extranet 8
1 I verbali delle commissioni sono resi elettronicamente accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile. 2 I deputati hanno accesso in Extranet ai verbali delle commissioni concernenti gli oggetti in deliberazione di cui all’articolo 6 capoverso 4.9 2bis I membri delle commissioni di cui all’articolo 10 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 200310 e all’articolo 7 numeri 3–11 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 200311 hanno inoltre accesso in Extranet ai verbali concernenti gli affari interni delle proprie commissioni e delle commissioni dell’altra Camera con compiti uguali o analoghi (commissione omologa).12 2ter I competenti collaboratori dei Servizi del Parlamento hanno accesso ai verbali delle commissioni.13 3 ...14 4 Il presidente della commissione può eccezionalmente rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet qualora preponderanti interessi privati o pubblici lo giustifichino. I membri della commissione ne sono informati. 8 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 47; FF 2006 68996907). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). 10 RS 171.13 11 RS 171.14 12 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). 13 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). 14 Abrogato dal n. I dell’O dell’AF del 15 giu. 2018, con effetto dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3467; FF 2007 58075873). |