Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 16
1 I servizi del Parlamento allestiscono brevi biografie dei membri dell’Assemblea
2 I dati seguenti possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto dell’interessato:
3 Le biografie sono pubblicate in un manuale; possono essere diffuse anche via Internet. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 17 dic. 2021 (Cittadinanze dei membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022140; FF 2020 8249). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 17 dic. 2021 (Cittadinanze dei membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022140; FF 2020 8249). 37 Abrogata dal n. I dell’O dell’AF del 17 dic. 2021 (Cittadinanze dei membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale), con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022140; FF 2020 8249). |