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Art. 11 Informazioni da allegare al prodotto
1 Gli operatori economici allegano al prodotto le istruzioni e le necessarie informazioni sulla sicurezza almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene immesso sul mercato. 2 Possono essere utilizzati simboli, a condizione che sia assicurata un’informazione sufficiente. |
