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Art. 4 Obblighi
1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6–9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»7, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l’autorità competente secondo questi articoli. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell’UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all’articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. 3 Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando:
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
