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Art. 5 Requisiti essenziali
1 I prodotti a bassa tensione secondo l’articolo 1 capoverso 1 possono essere messi a disposizione sul mercato solo se conformi agli obiettivi di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva UE «bassa tensione»8. 2 Per i prodotti a bassa tensione secondo l’articolo 1 capoverso 2 o per i prodotti e i fenomeni non indicati nell’allegato II della direttiva UE «bassa tensione» valgono i requisiti essenziali di cui all’articolo 13. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
