Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 28 Contabilità 139

1 Gli or­gani in­ca­ri­c­ati di fis­sare e pagare le prestazioni com­ple­ment­ari devono tenere una con­t­ab­il­ità che per­metta di avere sempre le in­form­azioni ne­ces­sar­ie sul ser­viz­io dei paga­menti e sui cred­iti e i deb­iti in­er­enti alle prestazioni com­ple­ment­ari.

2 Le prestazioni com­ple­ment­ari ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere a o b LPC (PC all’AVS) van­no con­teg­gia­te sep­arata­mente da quelle ac­cord­ate in virtù dell’ar­ti­colo 4 ca­pover­so 1 lettere c o d LPC (PC all’AI).

3 Anche le prestazioni com­ple­ment­ari an­nue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rim­bor­si delle spese di mal­at­tia e d’in­valid­ità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) van­no con­teg­gia­ti sep­arata­mente.

4 I ca­pover­si 2 e 3 sono ap­plic­ab­ili anche per le restituzioni re­clam­ate, con­donate o di­chiar­ate ir­re­cu­per­ab­ili.

5 Le prestazioni di cui all’ar­ti­colo 2 ca­pover­so 2 LPC sono con­teg­gia­te sep­arata­mente, anche se ven­gono pag­ate in­sieme alle prestazioni com­ple­ment­ari.

139 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

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