Ordinanza
|
Art. 28 Contabilità 139
1 Gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono tenere una contabilità che permetta di avere sempre le informazioni necessarie sul servizio dei pagamenti e sui crediti e i debiti inerenti alle prestazioni complementari. 2 Le prestazioni complementari accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettere a o b LPC (PC all’AVS) vanno conteggiate separatamente da quelle accordate in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettere c o d LPC (PC all’AI). 3 Anche le prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC) e i rimborsi delle spese di malattia e d’invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC) vanno conteggiati separatamente. 4 I capoversi 2 e 3 sono applicabili anche per le restituzioni reclamate, condonate o dichiarate irrecuperabili. 5 Le prestazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 LPC sono conteggiate separatamente, anche se vengono pagate insieme alle prestazioni complementari. 139 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823). |