Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 42e Aliquota massima di riduzione

Nei casi di cui all’ar­ti­colo 24 ca­pover­so 2 LPC i sussidi fed­er­ali per le spese am­min­is­trat­ive pos­sono es­sere ridotti al massimo del 30 per cento.

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