Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 42f Procedura

1 Se nell’am­bito della sua vi­gil­anza (art. 55) con­stata ri­pe­tute vi­ol­azioni di pre­scriz­ioni da parte di un or­gano es­ec­utivo, l’Uf­fi­cio fed­erale ac­corda a quest’ul­timo un ter­mine ad­eg­uato per l’elim­inazione del difetto ril­ev­ato.

2 Se l’or­gano es­ec­utivo non elim­ina il difetto en­tro questo ter­mine, i sussidi fed­er­ali per le spese am­min­is­trat­ive sono ridotti con ef­fetto dall’an­no seguente.

3 La riduzione dei sussidi è ap­plicata fino al mo­mento in cui l’or­gano es­ec­utivo di­mostra di aver elim­inato il difetto.

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