Ordinanza
sulle prestazioni complementari all’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(OPC-AVS/AI)1 2

1Nuovo testo del tit. abbreviato giusta il n. I dell’O del 13 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4385).

2Nuovo tit. giusta il n. V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Secondo la medesima disp. i titoli marginali sono stati accentrati.


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Art. 45 Campo di attività delle istituzioni

Ac­cord­ano prestazioni ai sensi dell’ar­ti­colo 18 LPC:185

a.186
la Fondazione Pro Senec­tute alle per­sone che han­no rag­gi­unto l’età di rifer­i­mento secondo l’ar­ti­colo 21 ca­pover­so 1 LAVS187 e a quelle che riscuo­tono an­ti­cipata­mente la to­tal­ità della rendita di vec­chi­aia;
b.
dall’As­so­ciazione Pro In­firmis agli in­val­idi che non ri­en­trano nella cat­egor­ia di per­sone defin­ita nella let­tera a;
c.188
la Fondazione Pro Ju­ven­tute:
1.
ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non ri­en­trano nelle cat­egor­ie di per­sone di cui alla let­tera a o b,
2.
agli or­fani.

185 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova im­postazione della pe­re­quazione fin­an­zi­aria e della ri­par­tiz­ione dei compiti tra Con­fed­erazione e Can­toni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

186 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

187 RS 831.10

188 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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